Liquidazione Volontaria

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Liquidazione Volontaria
(art. 2484 del C.C.)

Lo Studio grazie all’esperienza maturata negli anni  dal Dott. Gabriele Crozza è specializzato nella procedura di “Liquidazione  Volontaria” , delle società di capitali . Differente e ben distinta, dalla liquidazione cosiddetta “forzata” o “concorsuale”, disposta dall’autorità giudiziaria, la “liquidazione volontaria”, definita anche “ordinaria”, è regolata dal codice civile e consta di tre fasi: scioglimento- liquidazione- estinzione. Il Dott. Gabriele Crozza può assumere direttamente l’incarico di Liquidatore oppure affiancare l’amministratore durante la procedura . In breve la “la liquidazione volontaria” delle Società di capitali è regolata dall’ art. 2484-2496 del c.c. e può essere suddivisa in queste fasi operative :
1) ISTRUTTORIA : Individuando le volontà dei soci, le responsabilità degli amministratori e verificando le posizioni dei fidujussori, al fine di salvaguardarne il patrimonio e gli investimenti; 
2) NOMINA LIQUIDATORE : Nelle società di capitali La nomina dei liquidatori normalmente è riservata all’assemblea dei soci, viene richiesta la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie delle società stesse; 
3) OPERAZIONI STRAORDINARIE : Legate strettamente alla liquidazione volontaria ci sono operazioni di Finanza Straordinaria; è pertanto fondamentale individuare e studiare la strategia per un’eventuale cessione o affitto d’azienda e/o ramo; 
4) DIPENDENTI : Accordo sindacale, da affrontare in caso di licenziamento per cessata attività e/o passaggio dei dipendenti ad altra azienda, dopo la sottoscrizione del contratto di cessione o/o affitto d’azienda; 
5) FORNITORI E BANCHE: Concordato stragiudiziale, da farsi con i creditori chirografari, quali fornitori e istituti di credito;
6) DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI : Pianificazione e rateazioni;
7) CANCELLAZIONE SOCIETA’ DAL REGISTRO IMPRESE : Al termine delle operazioni di liquidazione devono essere redatti il Bilancio Finale di Liquidazione, ed il Piano di Riparto a favore dei soci. Una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, il liquidatore deve chiedere la cancellazione e l’estinzione della società dal Registro delle imprese ( art. 2495 c.c.).

Dott. Gabriele Crozza

- Consulente Aziendale -
Si è laureato nel 2006, ha frequentato il Master per Business Administration presso la S.A.A. di Torino ove ha approfondito gli aspetti della gestione finanziaria e della strategia aziendale. Con oltre vent’anni di esperienza come C.F.O., C.R.O., C.E.O., Liquidatore di Società di Capitali e Advisor in operazioni di finanza straordinaria e pre-concorsuale.

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